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Legge 09/11/2001 n. 401

- Il Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, reca: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.".

- Il Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, reca: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".

- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.". "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-ma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.".

-Per il testo dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5.

-Per l'art. 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ((1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 5-quater. Modificazioni alla Legge 10 agosto 2000, n. 246 ((1. Il comma 6 dell'articolo 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.)) Riferimenti normativi:

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla presente Legge: "Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche).

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con Decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'art. 36 della Legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'art. 36 della Legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'art. 2 del Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario ammmistrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di Legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'art. 36, comma 6, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al Decreto 3 maggio 1993, n. 228 del Ministro dell'interno. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente Legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con Decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -n. 52 del 2 luglio 1993.

10. Il fondo di cui all'art. 2, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".

Art. 6. Abrogazioni ((1. Sono abrogate le disposizioni della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente Decreto.)) Riferimenti normativi:

- Per l'argomento della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.

Art. 6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile ((1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002.)) Riferimenti normativi:

 

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